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82 - DIRITTO PRIVATO, PUBBLICO E INTERNAZIONALE

Immagine del redattore: libertus65libertus65

da “Socialismo”, di Ludwig von Mises, 1922, pag.80-81


Il diritto non è nato come qualcosa di perfetto e completo.

È cresciuto per migliaia di anni e cresce ancora.

L’età della sua maturità - l’età della pace inattaccabile - può non arrivare mai.

I sistematici del diritto hanno invano cercato di mantenere dogmaticamente la distinzione, tramandataci dalla dottrina e che essi giudicano irrinunciabile, tra diritto pubblico e privato.

Il fallimento di tali tentativi - che in verità ha portato molti all’abbandono della distinzione - non ci deve sorprendere.

Siffatta divisione non ha in effetti carattere dogmatico; il sistema giuridico è unitario e non può riconoscerla.

È una descrizione storica, il risultato di un’evoluzione graduale e di un completamento dell’idea di diritto.

Questa si è anzitutto affermata nella sfera in cui il mantenimento della pace è più urgentemente necessario per assicurare la continuità della vita economica, nei rapporti cioè tra individui.

Solo con il successivo sviluppo della civiltà, che è avvenuto su tali basi, è sorta l’esigenza di mantenere la pace in un ambito più vasto.

Tale scopo è stato conseguito tramite il diritto pubblico.

Questo non è formalmente diverso da quello privato.

Ma è percepito in maniera differente. Il che è dovuto alla circostanza che esso solo lentamente ha potuto raggiungere quello sviluppo che il diritto privato aveva ormai conseguito.

Nel diritto pubblico, la tutela dei diritti acquisiti non tocca ancora i livelli raggiunti dal diritto privato.

L’immaturità del diritto pubblico è simbolicamente dimostrata dal fatto che la sua sistematizzazione soffre, rispetto a quella del diritto privato, di un grave ritardo.

Il diritto internazionale è rimasto a sua volta più indietro.

I rapporti tra le nazioni riconoscono ancora, come soluzione ammissibile in certe condizioni, il ricorso alla violenza arbitraria, mentre nei restanti ambiti regolati dal diritto pubblico la stessa violenza posta in atto sotto forma di rivoluzione, anche se non ancora efficacemente repressa, rimane fuori dalla legge.

Nel dominio del diritto privato, la forza è invece completamente illegale, a eccezione dei casi di legittima difesa, allorché è ammessa in circostanze particolari, come atto di protezione legale.

 
 
 

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